Scegli l'argomento cliccando sul tasto corrispondente


Autoveicoli e mobilità
In questa sezione parliamo di tutte le tematiche relative al settore della RC auto.

(clicca qui per tornare all'inizio)

Chi contrae una polizza può essere diverso dall'intestatario al PRA?
Sì, per la contraenza non è vincolante la proprietà del veicolo.

Se acquisto una nuova autovettura e la intesto a una persona diversa dalla precedente, posso mantenere la classe di merito?
In caso di ulteriore veicolo, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 40 del 2 Aprile 2007, è possibile assegnare la classe di merito maturata da altro Veicolo già assicurato (con polizza in corso di validità) alle seguenti condizioni:
− il veicolo deve essere assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione/voltura al P.R.A.;
− il proprietario deve essere il medesimo o un suo familiare convivente (come riportato sul certificato di stato di famiglia);
− il proprietario deve essere persona fisica;
− il veicolo da assicurare deve appartenere alla medesima tipologia del primo.
Nel caso in cui non sussistessero le condizioni sopra riportate, la polizza verrà assegnata alla classe di merito di ingresso (14); se invece per qualsiasi motivo non ho un attesta di rischio valido quando dovrebbe esserci (es. pago solo il primo semestre di una polizza e non il secondo, perciò il documento non si genera) entro alla 18.

Posso trasferire la classe di merito a un altro veicolo senza vendere o demolire il precedente?
No, il veicolo deve necessariamente essere venduto, posto in conto vendita presso concessionario autorizzato, demolito, distrutto, esportato definitivamente all'estero o essere stato oggetto di furto.

Voglio disdire la mia polizza auto: quali sono i termini?
A seguito dell'entrata in vigore della Legge n.221, che prevede l'abolizione del tacito rinnovo, la copertura assicurativa è ritenuta valida sino al 15° giorno successivo al termine contrattuale indicato in polizza. Di conseguenza, il Cliente, qualora non volesse rinnovare la copertura, non è tenuto a dare alcuna comunicazione preventiva in merito.

Che cosa è la Classe di Merito (CU) e come funziona?
La Classe Universale (CU) è il parametro che indica la posizione nella scala di valori bonus-malus sulla base della quale viene calcolato il premio assicurativo che pagherò. È collocata in una scala che va da 1 a 18, dove il primo valore è il migliore e il secondo il peggiore, ed è univoca per tutte le assicurazioni RC Auto e RC Moto. La prima volta che un guidatore si assicura gli viene assegnata la classe 14; da li per ogni anno completo di assicurazione (ovvero senza sospensioni) trascorso senza fare incidenti la classe diminuisce di 1, mentre aumenta di 2 al primo sinistro che faccio. Se in un anno faccio più di 1 sinistro per ognuno dei successivi aumenta di 3.

Che cosa è l'attestato di rischio e come funziona?
L'attestato di rischio, secondo la legge italiana, è un documento che riporta il numero dei sinistri denunciati negli ultimi cinque anni assicurativi da chi abbia sottoscritto una polizza di assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli e motoveicoli (RCA). Sulla base di questo documento viene aggiornata la Classe di Merito (CU) del guidatore. Dal 2015 non è più rilasciato in forma cartacea ma è disponibile in formato elettronico.

Se vendo il veicolo, perdo la mia Classe di Merito CU?
No, la posso conservare in due casi. Se ricompro un nuovo veicolo dello stesso tipo posso semplicemente sostituirlo al precedente e continuare senza interruzione la storia assicurativa. Se invece non ricompro un nuovo veicolo, posso conservare la classe di merito e il relativo attestato di rischio per 5 anni; se in questo tempo riacquisto un veicolo lo posso riutilzzare, dopo tale termine devo ricominciare dalla classe 14.

Chi subisce la penalizzazione della CU se a guidare la macchina è una persona diversa dall'assicurato?
Purtroppo la penalizzazione colpisce sempre l'assicurato e il suo Attestato di rischio, indipendentemente dal fatto che alla guida fosse lui oppore no.

Se provoco un incidente, c'è la possibilità di non subire la penalizzazione della CU?
C'è una possibilità, e consiste nel risarcire l'assicurazione che ha pagato il danno. La procedura è relativamente semplice: si deve scrivere alla CONSAP specificando gli estremi dell'incidente e chiedendo l'importo liquidato alla controparte. Al ricevimento dell'informazione si è liberi di decidere se rimborsarlo o meno, e in caso affermativo a rimborso effettuato il sinistro viene definitivamente stralciato dall'Attestato di Rischio come se non fosse mai avvenuto, e la CU viene aggiornata di conseguenza.

La Classe di Merito viene penalizzata anche per sinistri come l'incendio o il furto della vettura?
No, i sinistri presi in cosiderazione sono solo quelli degli incidenti durante la circolazione (tenendo conto che la sosta in aree pubbliche è equiparata a circolazione) che hanno provocato danni ad altri. Se anche ad esempio la mia vettura prendesse fuoco, se si limita a subire danni la mia auto allora l'RCA non rimborsa nessuno e dunque non mi peggiora la classe, mentre se danneggia auto o palazzi vicini e l'RCA risarcisce allora scatta il malus.

Se vendo o rottamo il mio veicolo, posso chiedere il rimborso dell'assicurazione?
Si, limitatamente al periodo che manca alla scadenza della stessa; inoltre mi verrà rimborsata tale quota del premio pagato ma al netto delle tasse e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (che restano acquisite dallo stato).

Quando posso fare la Constatazione amichevole e che vantaggio offre?
La constatazione amichevole con la compilazione del modello a doppia firma può essere fatta sempre; nel caso di collisione di 2 veicoli e se non ci sono feriti gravi (ossia con punti di invalidità riconosciuti superiori al 9%), il vantaggio è che il risarcimento avviene in forma diretta, ossia è la propria assicurazione che risarcisce il danno e poi si rivale su quella del responsabile, e dunque il processo è più rapido. Se invece ci sono feriti, oppure i veicoli coinvolti sono più di due, oppure ancora una delle due assicurazioni non aderisce al risarcimento diretto, allora anche avendo firmato il modulo si deve fare la tradizionale rischiesta danni alla compagnia della controparte.

Se non uso il mezzo devo pagare lo stesso la polizza di assicurazione?
Qui bisogna fare un po' di ordine poichè ci sono vari casi:
- se il mezzo non circola non è obbligatorio assicurarlo, ma attenzione che se resta fermo troppo a lungo quando poi decidessi di riutilizzarlo il mio attestato di rischio potrebbe essere scaduto e perderei tutte le classi guadagnate;
- se la polizza è già in corso e ad esempio vado all'estero per qualche mese e il veicolo non viene usato, posso invece decidere di "sospendere" la polizza, ossia riconsegno i certificati di circolazione alla Compagnia e la polizza viene congelata a quella data; ho tempo un anno per riattivarla, se lo faccio posso usufruire di tutti i mesi che non avevo ancora goduto, mentre se non la riattivo in tempo la polizza automaticamente si annulla. Attenzione che la sospensione deve avere una durata minima (di solito 2 o 3 mesi), se la riattivo prima è come se non fosse mai stata sospesa e scade ai 12 mesi dalla stipula.
La sospensione normalmente è prevista per tutti i tipi di veicoli esclusi i ciclomotori (con alcune compagnie che fanno eccezione), a volte con un limite al numero di sospensioni possibili in corso di contratto.


Casa e Famiglia
In questa sezione parliamo di tutte le tematiche relative alle abitazioni e alla vita familiare.

(clicca qui per tornare all'inizio)

Cosa è la regola Proporzionale?
La regola proporzionale, prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile, stabilisce che, se al momento del sinistro il bene assicurato aveva un valore superiore alla somma assicurata, l’indennizzo viene ridotto in proporzione al rapporto fra i due valori; diventa dunque importante assicurarsi al momento della stipula della polizza ad esempio dell'abitazione che il valore assicurato rispecchi il reale valore della casa. In alcuni casi è derogabile, ad esempio con una flessibilità della compagnia (es. è prevista una tolleranza del 20%) oppure assicurando i beni al cosiddetto "primo rischio assoluto", dove in realtà stabilisco il massimo risarcimento indipendentemente dal valore del bene assicurato.

Quale è il corretto valore da assicurare per la casa?
Il valore da usare per una polizza assicurativa del fabbricato è quello denominato "valore di ricostruzione a nuovo", ovvero il solo costo che mi farebbe pagare il costruttore se dovesse ricostruire oggi la casa identica a come è, ad esempio perchè è bruciata. I costi di demolizione, sgombero, progettazione e simili sono sempre computati a parte nella polizza. Tale valore è sempre inferiore al valore di acquisto e/o di mercato dell'abitazione, in quanto nel cosiddetto "valore commerciale" è incluso anche il costo del terreno (che in caso di sinistro resta comunque mio) e l'utile del costruttore che aveva realizzato la casa la prima volta (poichè non la ricostruisco per venderla e guadagnarci ma per tornare a viverci).

Quali sono i prinicipali rischi che corre la mia abitazione?
Ci sono vari tipi di rischi che posso tutelare per la mia abitazione. I principali riguardano:
- Danni al fabbricato: si intendono eventi di varia natura (incendio, eventi naturali, atti vandalici e simili, danni da acqua o da elettricità....) che arrecano danni alle parti amovibili della casa, inclusi gli impianti fissi (es. citofono, antenne....).
- Danni al contenuto: stessi danni di prima ma che colpiscono quanto presente dentro l'abitazione (mobilio, elettrodomestici, vestiario, ....)
- Furto: copre sia il danno subito per la perdita di un bene sia i danni che i ladri possono fare per rubarlo (es. rottura della porta di ingresso)
- Responsabilità civile: ci si dimentica troppo spesso dei danni che si possono fare agli altri nella vita quotidiana, (es. a seguito di un incendio in casa o in cantina il costo per ripitturare il vano scale del condominio, oppure i lavori dal vicino per una perdita d'acqua in casa mia). Questa garanzia ci mette al riparo dalle richieste danni.
- Tutela legale: permette di poter pagare un avvocato per far valere propri diritti inerenti la proprietà (es. liti condominiali) oppure difendersi se accusati.

Cosa sono le franchigie, i massimali e i sotto limiti?
Ogni polizza danni risponde verso il proprio assicurato in termini ben precisi. In pariticolare:
- il "Massimale" è il limite massimo di risarcimento che la Compagnia pagherà per un determinato bene danneggiato (ad esempio il valore di ricostruzione del fabbricato);
- il "sotto limite" è un valore inferiore previsto per specifiche voci all'interno del danno principale (ad esempio il limite di risarcimento per gli onorari del progettista che segue la ricostruzione);
- la "Franchigia" è invece la parte del danno che resta a carico dell'assicurato, e può essere espressa sia in valore assoluto (es. 250 euro) sia in valore percentuale (es. 10% del danno).

Voglio disdire la mia polizza: posso farlo quando voglio come per l'auto?
No, l'auto è l'unico tipo di polizza in cui per legge è stato abolito il tacito rinnovo; su ogni altra polizza bisogna stare attenti ai termini di disdetta previsti nel contratto:
- se la polizza NON prevede il tacito rinnovo (molto raro) essa cessa automaticamente alla scandenza e se voglio rinnovarla devo essere io a chiederlo alla compagnia;
- se la polizza è a tacito rinnovo e a durata annuale, normalmente se non voglio rinnovarla devo comunicarlo in forma scritta e il più delle volte per raccomandata entro un certo lasso di tempo antecedente alla scadenza (di solito tra i 30 e i 90 giorni) indicato sulla polizza;
- se la polizza è pluriennale ci sono due casi: se ho sottoscritto una polizza con durata fino a 5 anni non la posso disdettare fino alla scandenza con le stesse regole di quella annuale (30-90 giorni dalla data di scadenza finale), se invece la durata è superiore dopo il quinto anno posso disdettarla annualmente con preavviso di almeno 60 giorni indipendentemente da cosa possa esserci sul contratto.
Attenzione che la durata e il pagamento sono due cose distinte, ovvero io posso pagare annualmente una polizza pluriennale, senza che ciò mi autorizzi a disdettarla al di fuori delle regole appena dette.


Salute e Infortuni
In questa sezione parliamo di tutte le tematiche relative alla salute e agli infortuni.

(clicca qui per tornare all'inizio)

Che tipo di assicurazioni posso fare per tutelare la mia salute?
Esistono moltissime garanzie che vanno a coprire i rischi più vari che incidono sulla salute di una persona. Cerchiamo di riassumere i casi principali:
- Morte da infortunio: è il decesso della persona assicurata dovuto a un infortunio. In questo caso ai beneficiari designati viene riconosciuto il capitale definito in polizza.
- Invalidità permanente: è uno stato di menomazione fisica permanente causato da infortunio o malattia (es. perdita di un arto o della sola funzionalità dello stesso). In questo caso a seconda delle polizze all'assicurato viene riconosciuto un capitale o una rendita.
- Inabilità temporanea: si tratta di una situazione temporanea di impossibilità di lavorare causata da infortunio o malattia. In questo caso a seconda delle polizze di posso prevedere diarie per ricovero, immobilizzazione o per inabilità generica in forma di un valore giornaliero per la durata del periodo di inabilità.
- Spese di cura: al di là delle conseguenze, temporanee o definitive, una situazione di malessere può generare spese necessarie al superamento della stessa (es. costi per riabilitazione, oppure ricorso alla sanità privata se i tempi della pubblica sono troppo lunghi); in questo caso le polizze possono prevedere massimali di rimborso per le spese documentate a fronte di precisi casi di infortunio o malattia.
- Assistenza: in questo caso non parliamo di rimborsi, ma di veri e propri servizi a disposizione dell'assicurato in casi specifici, come ad esempio il trasporto in ambulanza privata, oppure un consulto medico a distanza, o un servizio a domicilio di assistenza....
- Costi legali: brutto da dire, ma a volte ci si può trovare a dover far valere dei diritti che non vengono garantiti (es. casi di mala sanità); in questo caso la polizza mette a disposizione un massimale per pagare un avvocato a propria tutela.

Esistono franchigie e scoperti nelle polizze sulla salute?
Si anche se non su tutte le voci (ad esempio nel caso di Morte non c'è alcuna franchigia), e a seconda delle garanzie di cui parliamo assumono varie forme:
- nel caso di invalidità permamente si parla di una franchigia in percentuale sul grado di invalidità accertato; le formulazioni sono moltissime, quella standard normalmente prevede che sotto il 3% non venga pagato nulla, al di sopra di tale soglia venga pagato il dovuto meno questo 3% fino di solito al 10-20%, oltre non viene più sottratta dal conteggio. Spesso c'è anche la clausola che se l'invalidità supera il 60% viene liquidato l'intero capitale senza alcun conto proporzionale.
- nel caso di inabilità temporanee possono esserci o meno, e se ci sono assumono quasi sempre la forma di un certo numero di giorni minimi che non vengono pagati (es. 3-5 giorni).
- nel caso delle spese di cura possono esserci o meno; se ci sono di solito sono in forma di cifra assoluta (es. 250 €) nel caso degli infortuni e in percentuale di rimborso (es. 80% di rimborso) nel caso delle spese mediche per malattia o per visite diagnostiche.

Il costo della polizza è costante nel tempo?
Normalmente no, e cambia principalmente al cambiare di due parametri:
- per la parte infortunio il parametro maggiormente indicativo è il tipo di attività che l'assicurato svolge, più è rischiosa più il costo della polizza è alto. Se l'assicurato cambia attività è tenuto a comunicarlo alla Compagnia, in caso contrario la stessa potrebbe non pagare o pagare solo parzialmente in caso si verifichi l'evento assicurato. Attenzione che esistono anche attività che non possono essere assicurate se non a condizioni molto particolari (es. forze armate).
- per la parte malattia oltre a questo è importante anche l'età dell'assicurato, in quanto un'età più avanzata comporta una maggior probabilità che si verifichi l'evento in questione e dunque il premio ne tiene conto. Inoltre al raggiungimento di una certa età normalmente le polizze non possono essere rinnovate (questo anche per gli infortuni).
Oltre a questi anche un cambiamento delle condizioni di salute dell'assicurato può portare a una modifica del premio richiesto per assicurarlo.

Voglio disdire la mia polizza: posso farlo quando voglio come per l'auto?
No, l'auto è l'unico tipo di polizza in cui per legge è stato abolito il tacito rinnovo; su ogni altra polizza bisogna stare attenti ai termini di disdetta previsti nel contratto:
- se la polizza NON prevede il tacito rinnovo (molto raro) essa cessa automaticamente alla scandenza e se voglio rinnovarla devo essere io a chiederlo alla compagnia;
- se la polizza è a tacito rinnovo e a durata annuale, normalmente se non voglio rinnovarla devo comunicarlo in forma scritta e il più delle volte per raccomandata entro un certo lasso di tempo antecedente alla scadenza (di solito tra i 30 e i 90 giorni) indicato sulla polizza;
- se la polizza è pluriennale ci sono due casi: se ho sottoscritto una polizza con durata fino a 5 anni non la posso disdettare fino alla scandenza con le stesse regole di quella annuale (30-90 giorni dalla data di scadenza finale), se invece la durata è superiore dopo il quinto anno posso disdettarla annualmente con preavviso di almeno 60 giorni indipendentemente da cosa possa esserci sul contratto.
Attenzione che la durata e il pagamento sono due cose distinte, ovvero io posso pagare annualmente una polizza pluriennale, senza che ciò mi autorizzi a disdettarla al di fuori delle regole appena dette.

La Compagnia può rifiutarsi di assicurarmi o di rinnovare la polizza?
Si, a differenza della RC Auto in cui per legge non può rifiutarsi, per tutte le altre polizze è sua facoltà tanto non accettare l'assunzione del rischio quanto disdettarlo in caso di sinistro. In particolare:
- se sto sottoscrivendo la polizza per la prima volta di solito mi viene chiesta un'attestazione del mio stato di salute (anche tramite un questionario) sulla base del quale la Compagnia valuta se e a che condizioni accettare di assicurarmi.
- se in corso di polizza ho dei sinistri la Compagnia può decidere in qualsiasi momento di recedere dal contratto, limitare le garanzie offerte o chiedere un aumento del premio (che io chiaramente posso rifiutare recedendo dal contratto). Esistono eccezioni in cui per contratto questa facoltà non può essere esercitata.


Azienda, Professioni e Lavoro
In questa sezione parliamo di tutte le tematiche relative all'attività.

(clicca qui per tornare all'inizio)

Cosa copre una RC professionale?
Se sono un professionista e presto la mia opera a un mio cliente, sono reponsabile anche delle conseguenze negative di un mio errore a fronte del quale gli arreco dei danni. La RC professionale serve a tutelare il professionista proprio in questi casi, in modo che il risarcimento del danno non gravi sul suo patrimonio. Da qualche anno sono diventate anche obbligatorie per legge.

Sento spesso parlare di RCT/O generale e RC prodotti per la mia azienda: che differenza c'è?
Sono due polizze completamente diverse per scopo e per garanzie offerte, e quasi sempre coesistono. In particolare:
- la RCT/O (T sta per Terzi, O sta per prestatori d'Opera) è la responsabilità che la legge attribuisce a qualsiasi azienda mentre svolge la propria attività per possibili danni che arreca a terzi, siano essi clienti, visitatori o dipendenti della stessa. Danni coperti da questo tipo di polizze sono ad esempio gli infortuni dei dipendenti, i danni ai beni di terzi in ambito lavori (es. sto installando un macchinario presso una ditta cliente e nel farlo danneggio degli impianti preesistenti), danni da inquinamento e così via. La garanzia cessa nell'istante in cui il mio prodotto lascia lo stabilimento.
- la RC prodotti garantisce invece i danni che un prodotto può fare a terzi in un momento qualsiasi successivo a quello in cui lascia lo stabilimento di produzione, inclusi gli eventuali costi di richiamo per prodotti difettosi. Attenzione che per la normativa europea la qualifica di produttore ce l'ha anche chi si limita a vendere il prodotto di un terzo apponendo semplicemente il proprio marchio.
Se un'azienda si limita a fare servizi (es. installatori, manutentori, riparatori, ...) la prima polizza è sufficiente a garantire la corretta copertura per la responsabilità civile, ma se produce e vende servono entrambe per tutelare correttamente l'attività.

Nel prendere in affitto i locali per la mia attività il proprietario mi ha chiesto una polizza di "Rischio Locativo": cosa è?
Quando prendo in affitto dei locali, sono responsabile per i danni che a causa della mia attività gli posso fare (es. ho delle lavorazioni a caldo che potrebbero causare un incendio e danneggiare il fabbricato). La polizza di Rischio locativo copre proprio questo tipo di danni. Attenzione che se anche il proprietario ha una polizza sul fabbricato che copre questo genere di danni, ciò non mi esime dal farla: infatti in caso di danno la Compagnia che assicura lo stabile prima paga il danno e poi potrebbe rivalersi su di me in quanto responsabile dell'accaduto, e senza la polizza sarei tenuto all'intero risarcimento.

Voglio partecipare ad appalti pubblici, quali sono le garanzie che devo prestare?
A seguito dell'entrata in vigore il 18/04/2016 del nuovo codice degli appalti pubblici, la normativa ora prevede una serie di garanzie da rilasciare a favore dell'ente appaltante per l'aggiudicazione della gara. Le principali sono:
- Cauzione provvisoria: è una percentuale del valore dell'appalto da garantire per 180 giorni dalla presentazione dell'offerta che l'ente può richiedere se chi vince la gara non accetta poi l'esecuzione dello stesso.
- Cauzione definitiva: è una percentuale del valore dell'appalto da garantire fino al completamento delle opere a garanzia per l'ente della corretta esecuzione delle stesse nei tempi previsti. Può essere ridotta o aumentata nel tempo in base allo stato di avanzamento dei lavori e/o all'introduzione di varianti.
- CAR Merloni: nel caso di appalti per opere edili l'ente appaltante chiede normalmente una polizza di RC specifica a tutela dei danni durante lo svolgimento delle opere, soprattutto nel caso l'appalto riguardi ristrutturazioni o lavori con opere pre esistenti.
- Postuma decennale: sempre nel caso di opere edili, è la garanzia del corretto svolgimento delle stesse per i 10 anni successivi al collaudo e alla consegna.

Cosa è la "regolazione premio"?
Normalmente il premio delle polizze di Responsabilità Civile (per aziende o per professionisti) viene calcolato sulla base di alcuni parametri tipici dell'attività, che a seconda dei casi possono essere il fatturato, il numero o la retribuzione dei dipendenti. Quando viene fatta la polizza si usa l'ultimo dato disponibile (normalmente quello dell'esercizio appena concluso) ma con l'obbligo di comunicare alla scadenza dell'anno il valore aggiornato per poter ricalcolare il premio corretto e dunque la differenza da pagare, detta regolazione. Normalmente è prevista una tolleranza del 10-20%, ossia se il dato aggiornato non si scosta da quello iniziale per più di questa percentuale non si procede a regolazione. In alcuni casi, soprattutto nell'ambito professionale, si tende a superare il tema della regolazione calcolando il premio solo sul fatturato all'anno precedente e adeguandolo poi l'anno successivo.


Risparmio e investimenti
In questa sezione parliamo di tutte le tematiche relative al risparmio, agli investimenti e alla previdenza compmentare.

(clicca qui per tornare all'inizio)

Che differenza c'è tra un piano di accumulo e un fondo pensione, se entrambi mi danno poi una rendita?
Sono due prodotti che nascono per obiettivi completamente diversi tra loro, con vantaggi e svantaggi. In entrambi i casi il valore della rendita è soggetto alle statistiche di invecchiamento della popolazione, ma:
- un piano di accumulo ha un tempo certo e deciso dal contraente per il versamento dei premi, con un conseguente obbligo di pagamento continuo se voglio poi le prestazioni promesse. Altrettanto certa è la data in cui inizierò a percepire poi la rendita. Non ho però alcun beneficio fiscale in quanto è una forma di risparmio.
- un fondo pensione ha una durata dei versamenti e di conseguenza una data di inizio di percepimento della rendita che dipendono dall'età pensionabile dell'assicurato (e perciò variabile per legge), ma non ha alcun obbligo di versamenti (perciò è più flessibile in funzione della disponibilità economica del momento). Ha però notevoli benefici fiscali sia nella fase di accumulo(deducibilità fino a 5.164 € all'anno) sia in fase di percepimento della rendita (tassazione agevolata tra il 9 e il 15%) che compensano ampliamente la lunga attesa per godere della rendita.

E' vero che una polizza vita è impignorabile e insequestrabile?
Si, il codice civile dispone che le somme dovute dall’assicuratore all’assicurato o al beneficiario non sono soggette ad azione esecutiva o cautelare. L’intangibilità delle somme dovute dall’assicuratore riguarda ogni specie di assicurazione sulla vita, sia questa a favore proprio o a favore altrui, il che vuol dire che le somme derivanti da polizza vita sono, pertanto, impignorabili ed insequestrabili. Questo principio viene meno solo nei casi in cui il contraente abbia illecitamente accantonato tali somme, ad esempio non pagando dei creditori o evadendo le tasse e usando tali fondi per pagare i premi delle polizze.

Perchè a parità di tipo di investimento (es. obbligazionario) un prodotto assicurativo è normalmente più sicuro?
Dipende da come è regolamentato il settore. Quando ad esempio compro l'obbligazione di uno stato o di una società, la garanzia di rivedere i miei soldi è proporzionale alla solidità di chi ha emesso l'obbigazione (il cosiddetto "rating"), perciò la sicurezza del mio investimento è legata alla valutazione fatta da una società che valuta questo tipo di rischi e da dei "voti" ai prodotti finanziari.
Se invece compro lo stesso tipo di obbligazione ma all'interno di un prodotto assicurativo, salvo casi particolari la garanzia di rivedere il mio capitale non è più legata all'obbligazione ma al contratto assicurativo che ho sottoscritto, e in ultima analisi alla solidità della Compagnia che ha emesso quel contratto. Le Assicurazioni sono soggette alle normative di Basilea II e al controllo di un ente dello stato (in Italia è IVASS, che dipende da Bankitalia), che tra le altre cose le obbliga ogni anno a dimostrare, bilanci alla mano, di avere un patrimonio sufficiente a garantire tutti i contratti che hanno sottoscritto. Questo significa che il rischio dell'obbigazione grava sulla Compagnia e non sul contraente della polizza, il quale è tutelato dalle Istituzioni che vigilano sull'operato della stessa.

Chi è il beneficiario di una polizza Vita?
Chiunque venga deciso dal contraente della polizza. Può essere una o più persone, o aziende o enti; possono essere indicati con precisione da subito (es. Mario Rossi) oppure identificati al momento dell'evento che determina il beneficio (es. oggi indico come beneficiari i figli, senza sapere se al momento in cui si verificherà saranno gli stessi di oggi, poichè potrebbero nascerne altri o venirne a mancare qualcuno). Il contraente può modificarli in qualsiasi momento comunicando alla compagnia la propria volontà.

Posso assicurate la vita di un terzo? e di un minorenne?
Si possono tranquillamente stipulare polizze sulla vita di una o più persone diverse dal contraente, a condizione che ne siano informate e firmino insieme al contraente per dimostrare tale conoscenza. Non è invece possibile assicurare la vita di un minorenne, che però può benissimo essere beneficiario della polizza.


Varie
In questa sezione parliamo tematiche generali del mondo assicurativo.

(clicca qui per tornare all'inizio)

Quali sono le parti in un contratto di assicurazione?
Oltre alla Compagnia, in una polizza ci possono essere fino a 3 tipi di soggetti coinvolti:
- il contraente è colui che stipula la polizza e se ne assume diritti e doveri contrattuali;
- l'assicurato è colui su cui grava il rischio che vado ad assicurare e per il quale sto stipulando la polizza;
- il beneficiario è colui a cui spetta il risarcimento e/o l'indennizzo quando si verificasse l'evento.
Le tre figure possono o meno coincidere.

Quando iniziano gli effetti di una polizza?
Una polizza di assicurazione inizia ad esercitare i propri effetti alle ore 24 (salvo diversamente indicato) del giorno indicato sul contratto come data di effetto, a condizione che il relativo premio sia stato pagato. In caso contrario l'effetto decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento, senza che vi sia alcuna riduzione di premio o allungamento della durata della polizza.

Se pago una polizza con frazionamenti inferiori all'anno (es. semestrale o mensile) posso interrompere i pagamenti?
No, il contratto che ho firmato è almeno annuale, e se non pago le rate successive posso essere soggetto ad azione di recupero crediti da parte della Compagnia.

Quando faccio una polizza trovo sempre le "dichiarazioni precontrattuali": cosa sono e a cosa servono?
Questa è una parte fondamentale e troppo spesso sottovalutata di una polizza assicurativa: in estrema sintesi le dichiarazioni precontrattuali sono informazioni che io do all'assicuratore e sulla base delle quali decide che prezzo applicarmi per le garanzie che mi fornisce.
Le tipiche dichiarazioni riguardano le condizioni di salute per le polizze infortuni, eventuali sinistri già accaduti o di cui si ha giò notizia prima di firmare la polizza, l'esistenza di altre assicurazioni analoghe e/o il fatto che altre compagnie mi abbiano disdettato o rifiutato polizze analoghe.
Prestate la massima attenzione a quanto dichiarate (normalmente non si ha nulla da dichiarare) poichè essendo queste dichiarazioni parte integrante del contratto, se al momento del sinistro si rivelassero false o inesatte rischiate di vedervi ridurre se non addirittura negare il rimborso che vi aspettate, poichè per legge l'assicuratore non ha ricevuto da voi le informazioni corrette in fase di stipula della polizza.

Se sottoscrivo una polizza, che documenti mi devono consegnare?
La documentazione che avete diritto di ricevere (e se non ve la danno pretendetela) è fatta di varie parti:
- innanzitutto ovviamente il contratto vero e proprio, che contiene i massimali, le garanzie prescelte e il premio che si paga;
- insieme a questo deve essere fornito il Fascicolo Informativo, che contiene nel dettaglio tutte le condizioni contrattuali previste per la polizza sottoscritta; - ci deve poi essere l'informativa per la privacy, con cui autorizzo la Compagnia a gestire i miei dati per l'esecuzione del contratto; - oltre a quella ci deve essere un questionario di adeguatezza, ossia una serie di domande, a cui posso rispondere o meno, che servono all'intermediario per capire se la polizza che stiamo facendo è adatta o meno alle mie esigenze;
- infine c'è una documentazione cosiddetta "pre contrattuale" che l'intermediario è tenuto a fornirti per gli adempimenti di IVASS, che contiene informazioni sulle Compagnie di cui offre i prodotti, sulla sua organizzazione e su vari altri temi legati alla trasparenza.
Attenzione che anche se fai una polizza on line o telefonicamente gli obblighi di chi te la propone sono gli stessi, perciò assicurati di ricevere quanto sopra.

Che cosa è IVASS?
IVASS è l'ente pubblico deputato al controllo dell'operato di chiunque operi nel settore assicurativo a qualsiasi titolo, e dipende dalla Banca d'Italia. Controlla sia l'operato delle Imprese di Assicurazione sia quello degli intermediari (Agenti, Broker, Subagenti,...), stabilisce i regolamenti del settore e il rispetto degli obblighi formativi. Può autorizzare o revocare la possibilità di operare, e in caso di reclamo interviene a verificare quanto accaduto.

Serint S.r.l. - Sede legale: Via dell'Armonia 54, 24058 Romano di L. (BG) - P.iva: 03679520167 - RUI: A000354577 - PEC: serint_srl@pec.it
Società soggetta al controllo dell'IVASS (puoi verificarlo cliccando su RUI IVASS)